In tema di mora della Pubblica Amministrazione, l'esigenza di rispettare le procedure della contabilità pubblica non comporta, in caso di colpevole ritardo nell'espletamento delle formalità di liquidazione di un credito vantato dal privato, alcuna deroga al principio di cui all'art. 1218 c.c., riguardante l'inesatto o tardivo adempimento della prestazione, nè al principio di cui al successivo art. 1224 c.c., comma 1, che identifica il dies a quo della decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in mora, con la conseguenza che l'Amministrazione può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorchè non risulti materialmente emesso il relativo titolo di spesa.