Superando un precedente orientamento, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa. Inoltre, l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.