Cassazione Civile – Sezione III- – Ordinanza n. 17696 Obbligo di garantire l’assoluta sterilità delle attrezzature. La responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria nei confronti dei pazienti che si sottopongono a un'operazione esige il rispetto di diverse obbligazioni, tra le quali, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 17696/2020, rientra anche quella di garantire che siano sempre sterili non solo le attrezzature chirurgiche ma anche tutti gli ambienti operatori, nella loro interezza.
Cassazione Civile – Sezione III- – Ordinanza n. 17689 Il medico non risponde della complessiva patologia finale. Quando il medico svolge in maniera imperita la propria attività professionale, è pacifico che egli è tenuto a risarcire i danni derivanti da tale imperizia. Ma la Cassazione aggiunge che, se la condotta imperita dei medici è solo uno dei possibili fattori scatenanti, i sanitari non rispondono dell’intero danno. In altre parole, non può affermarsi la sussistenza di un collegamento causale tra la condotta dei sanitari e i danni permanenti rispetto ai quali il trattamento imperito del medico si è posto solo come uno dei possibili fattori scatenanti. Pertanto i danni ulteriori non vanno risarciti.
Tar Lazio – Sezione III quater- – Sentenza n. 8719 Macro-organizzazione della Asl è atto di diritto privato. In base all’attuale sistema il direttore generale delle aziende sanitarie che emana l’atto aziendale di organizzazione è responsabile della gestione e nomina dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda.
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