Leggi di Bilancio
02/01/2020

Legge di Bilancio 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.  

Il 30 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 la  Legge di Bilancio 2020 -  LEGGE 27 dicembre 2019, n.160

Di seguito alcune tra le norme di interesse per la categoria:

  • Articolo 1, commi 144-149: graduatorie pubblica amministrazione. Modalità di scorrimento delle graduatorie che le Regioni possono definire in modo diverso. Abrogati i commi da 361 a 362ter dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (modalità di scorrimento ed utilizzo solo per i vincitori). le graduatorie diventano biennali (modificato articolo 35, c. 5 del d.lgs. 165/2001).
  • Articolo 1, comma 269: Tetto di spesa personale decreto Calabria. Viene riformulato l'articolo 11 del Decreto Calabria nel seguente modo. Nella prima parte si spiega come, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano non può superare i livelli del 2018. Soppressa poi la parte finale, ossia il comma 4-bis, nel quale si prevedeva che queste disposizioni non venissero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
  • Articolo 1, comma 271: Contratti di formazione specialistica in medicina. Per finanziare nuovi contratti di specialistica in medicina viene autorizzata una spesa incrementata di 5,425 mln per il 2020, di 10,850 mln per il 2021, di 16,492 mln per il 2022, di 22,134 mln per il 2023 e di 24,995 mln a decorrere dal 2024.
  • Articolo 1, comma 334: Fondi per disabilità e non autosufficienza. Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dal pagamento del ticket per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, i minorenni privi di un sostegno familiare. L'esenzione deve essere verificata e accertata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia.
  • Articolo 1, comma 339 -343: Disposizioni a favore della famiglia.Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Si rinnova il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il finanziamento sarà di 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente passa a 5 giorni per il 2019 e 7 giorni per il 2020.Viene stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido. A decorrere dall’anno 2020, il buono viene incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Il Fondo per le adozioni internazionali viene incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.
  • Articolo 1, comma 348-354: Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. ll finanziamento per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale viene incrementato di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per promuovere l'educazione alle differenze di genere, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi genere o a potenziare quelli già esistenti. Per queste finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.
  • Articolo 1, comma 446: Abolizione superticket. Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
  • Articolo 1, comma 449: Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale. Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a 235.834.000 euro per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l'edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Con lo stesso decreto dovranno essere definite la distribuzione delle risorse alle Regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le stesse Regioni, all’interno degli Accordi integrativi regionali, dovranno individuare le attività assistenziali all’interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion. Le apparecchiature sanitarie, di proprietà delle aziende sanitarie, saranno messe a disposizione dei medici di secondo modalità individuate dalle aziende stesse avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.
  • Articolo 1, comma 451: Precari Ircss e Izs.Si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Viene disposto che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma. Ricordiamo che la norma, inserita nella manovra 2018, prevedeva che, in sede di prima applicazione, il personale in servizio presso gli Istituti di ricerca alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che avesse maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, avrebbe potuto essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. L’articolo intende quindi dare solo copertura normativa all'articolo 12 del contratto per la ricerca nel comparto sanità firmato lo scorso 11 luglio. Questo al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in prima fase di applicazione. 
  • Articolo 1, comma 452: Inmp. Per lo svolgimento delle funzioni dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie delle povertà viene autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  • Articolo 1, comma 458-460: Assunzione medici Inps. Stanziati 7,2 milioni all'anno in più per tre anni, che permetteranno nuove assunzioni di medici dell’Inps, per un numero non superiore ad 820 l'anno.
  • Articolo 1, comma 465: Educatori professionali socio-sanitari. I diplomi e gli attestati, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale.
  • Articolo 1, comma 466-467-468: Disposizioni in materia di precariato del SSN. Vengono estesi i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019. Per l'assunzione di personale dirigenziale e non, viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l''indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione.
  • Articolo 1, comma 471-472-473: Formazione specialistica dei medici. Al fine di supportare le attività dell’Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali viene istituita un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio Nazionale vengono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica viene modificata in “Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica” e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Per questo, a decorrere dal 2020, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell’ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all’Agenas per il supporto reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, nonché all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali.
  • Articolo 1, comma 629: Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. Resta la detrazione nell'intero importo per le spese sanitarie a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
  • Articolo 1, comm1 679-680: Tracciabilità delle detrazioni.Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici. Al comma 2 si specifica tuttavia che l'obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione.
  • Articolo 1, comma 859: Ulteriori stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

 

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