Cassazione Sezione Civile
15/11/2019

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 29709/2019 Obbligo di informare non scisso da quello di espletare l'attività sanitaria

Il sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall'ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo; casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 32 Cost., comma 2), ha sempre l'obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l'ha esercitata, sia in forma diagnostica che in forma terapeutica.

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