Il Settore
30/08/2019

Il Settore nello Statuto e nel Regolamento Nazionale

STATUTO ANAAO ASSOMED 2018
Articolo 23 - Settore della Dirigenza Sanitaria

1. E’ istituito il Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed.
2. Il Settore è responsabile delle attività organizzative specifiche delle categorie rappresentate, anche all’interno della più generale attività rappresentativa di Anaao Assomed, con autonomia riferita agli aspetti peculiari professionali e legislativi, e ciò ai fini della specifica ed ottimale tutela professionale delle categorie che vi affluiscono.
3. Il Settore Dirigenza Sanitaria comprende la rappresentanza della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.
4. Il Settore Dirigenza Sanitaria è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa ed amministrativa comunque all’interno dell’unico bilancio, coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.
5. Il Settore si configura come organo dell’Associazione, integra quelli previsti all’art. 10, ed è costituito a livello nazionale dal Responsabile Nazionale di Settore, dal Direttivo Nazionale, composto da sette componenti compreso il Vicario e dal Responsabile Amministrativo. Alle riunioni della Direzione Nazionale del Settore è invitato il Segretario Nazionale.
6. Ad ogni livello regionale ed aziendale è previsto un Responsabile del Settore che si configura come organo ai fini del godimento dei diritti sindacali.
7. Ad ogni livello organizzativo dell’Associazione nazionale, quali il Consiglio Nazionale, art. 15, comma 1, lettera a) e b), la Direzione Nazionale, regionale ed aziendale, il Settore ha rappresentanze numeriche proporzionali agli iscritti. Il settore elegge propri responsabili tra gli iscritti delle categorie appartenenti al Settore stesso, che hanno ad ogni livello organizzativo la responsabilità di garantire la tutela delle categorie rappresentate per gli aspetti specifici.
8. I responsabili di settore a livello regionale ed aziendale partecipano comunque alla delegazione trattante, nel caso non siano già componenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Aziendale.
9. I Segretari regionali ed aziendali Anaao Assomed garantiscono la tutela delle categorie della dirigenza sanitaria e delle A.R.P.A. e la presenza dei responsabili in ogni riunione in cui siano in discussione aspetti di possibile interesse e comunque a richiesta dei Responsabili di settore, anche garantendo il diritto di riunione per gli aspetti specifici. Alle riunioni a livello regionale o aziendale del settore è invitato il Segretario Regionale o Aziendale.
10. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di settore di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale ed aziendale, compresi i rappresentanti in seno ad organismi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.
11. Al Settore Dirigenza Sanitaria è attribuita una quota pari al 50% delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso.
Il fondo attribuito è utilizzato esclusivamente per le attività e le iniziative proprie delle attività di diretta tutela specifica delle categorie rappresentate ed in particolare per:
a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare attività, iniziative ed ogni altra necessità connessa alla tutela specifica delle categorie e ad assicurare il funzionamento del Settore stesso;
b) assicurare la promozione di attività specifiche relative a peculiari aspetti professionali ad altri livelli dell’Associazione d’intesa con le Segreterie regionali;
c) sopportare gli oneri derivanti da attività, analisi e ricerche specifiche a supporto delle categorie rappresentate.
12. In sede di Regolamento Nazionale sono definiti, gli oneri posti in capo a livello nazionale e a livello regionale.
13. Il rendiconto di previsione di settore va trasmesso, previa approvazione del Direttivo Nazionale di Settore al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell’Associazione. Il rendiconto consuntivo è redatto secondo le medesime modalità, entro il 15 aprile.
14. Norma transitoria. Fino alla firma del nuovo CCNL rimane attribuita agli attuali Segretari per ciascun livello di contrattazione, già di SDS Snabi, la titolarità della rappresentanza sindacale per eventuali attività di code contrattuali. Al cessare di tali rappresentanze all’atto del primo rinnovo elettivo degli organi di Anaao Assomed, ai sensi del presente Statuto, la rappresentanza transitoria di SDS Snabi, comunque sino alla firma del primo accordo di lavoro, viene assunta dai Responsabili eletti del Settore per ciascun livello. In via transitoria e sino alla firma del primo accordo nazionale di lavoro i suddetti rappresentanti si configurano come Organi dell’Associazione, ai fini del godimento dei diritti sindacali.


REGOLAMENTO NAZIONALE DELLO STATUTO ANAAO ASSOMED 2018
Articolo 15 - Settore Dirigenza Sanitaria

1. Il Settore Dirigenza sanitaria si configura, ai sensi dell’art. 1, c. 4 dello Statuto, quale Settore omogeneo per caratteristiche professionali, ancorché nello stesso siano rappresentate distinte categorie professionali.
2. In sede di Assemblea aziendale elettiva gli iscritti appartenenti al Settore eleggono il Responsabile Aziendale del Settore, che fa parte di diritto della Segreteria Aziendale, con esclusione degli Istituti Zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale, ove non è prevista rappresentanza di Settore.
3. Nella stessa sede, sono eletti da tutti gli iscritti al sindacato, anche i delegati al Congresso Regionale appartenenti al Settore, in proporzionalità numerica con il totale degli iscritti attribuiti all’Azienda. Qualora a livello aziendale non si raggiunga il quorum previsto (1 a 50), il numero dei delegati comunque spettanti alla Regione è ripartito alle Aziende in rapporto al numero degli iscritti. Essi si aggiungono, ai delegati di cui all’art. 26, c. 2, lettera a) dello Statuto.
4. In sede di Congresso Regionale i delegati appartenenti al Settore eleggono il Responsabile Regionale di Settore, che fa parte di diritto della Segreteria Regionale.
5. In sede di Congresso Regionale sono eletti i delegati al Congresso Nazionale di cui all’art. 2, c. 3, del presente Regolamento, spettanti al settore stesso.
6. In sede di Congresso Regionale sono eletti da tutti gli iscritti al sindacato anche i componenti del Settore in seno al Consiglio Regionale, in base agli iscritti relativi e nel numero proporzionale agli iscritti e che faranno parte del Direttivo Regionale di Settore.
7. Ai sensi dell’art. 23 c. 10 dello Statuto, in sede di Congresso Nazionale, i delegati appartenenti al Settore eleggono direttamente il Responsabile del Settore ed il Direttivo Nazionale dallo stesso proposto su unica lista, composto complessivamente da 7 (sette) componenti tra cui il Vicario ed il Responsabile Amministrativo. Nel caso in cui siano presenti più candidature alla carica di Responsabile Nazionale, risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti il maggior numero di voti.
8. Il Responsabile Nazionale del Settore è responsabile delle attività del Settore stesso ai diversi livelli dell’Associazione e lo rappresenta per gli aspetti peculiari professionali e legislativi, ai fini della specifica tutela professionale delle categorie del settore. E’ componente della delegazione trattante per i rinnovi contrattuali.
9. Al Settore Dirigenza sanitaria è attribuita una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al settore stesso che sono utilizzate per le finalità di cui all’art. 23, c. 11 dello Statuto, previa valutazione effettuata dal Dipartimento Amministrativo degli oneri di competenza. La restante quota è utilizzata dal Dipartimento Amministrativo per la copertura degli oneri relativi a tutte le attività ordinarie e comuni, secondo modalità definite annualmente in sede di rendiconto di previsione, comprendendo la quota di spettanza del livello regionale dell’Associazione
10. Nel caso in cui la carica di Responsabile nazionale del settore rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vicario, assume le funzioni di cui al comma 8 del presente
articolo. Il Presidente dell'Associazione dispone entro 60 (sessanta) giorni la convocazione dei delegati del settore del precedente Congresso Ordinario, se ancora iscritti alla data di convocazione, per la elezione del Responsabile Nazionale del Settore e del Direttivo Nazionale. Se i delegati non sono più iscritti i voti da loro rappresentati vengono ridistribuiti tra i delegati restanti di quella Regione o Provincia autonoma.
11. In caso di decadenza del responsabile aziendale o regionale e/o dei componenti del settore in seno al consiglio aziendale o regionale, il segretario aziendale o rispettivamente regionale, d’intesa con il rappresentante regionale o nazionale di settore, nomina un nuovo componente.
12. Gli eletti a norma dei commi 10 e 11 del presente articolo restano in carica fino al completamento del mandato.

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