È chiaro che la corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l'Ente, ma tale discrezionalità non si estende di certo alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, cui l'amministrazione era vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1996 in avanti. SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZ. I, 20/03/2018, n. 143
06 Maggio 2025