L’INPS, con circolare n. 6/2014, nell’effettuare una ricognizione delle disposizioni relative alla Gestione pubblica, aveva indicato tra i redditi imponibili ai fini pensionistici anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, modificando in tal modo il precedente orientamento INPDAP che, nell’ambito delle gestioni pensionistiche pubbliche, non riteneva imponibile l’assegno alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare. MESSAGGIO N. 2161 DEL 29 MAGGIO 2018 DELL’INPS
06 Maggio 2025