La Suprema Corte ha esaminato il concetto di danno non patrimoniale, rilevando che esso presenta una natura unitaria ed onnicomprensiva, laddove il carattere "unitario" va inteso come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante, non suscettibile di valutazione economica. Ciò comporta che non vi sia diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale.