Nella L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) è espressamente previsto che idonei a determinare "un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna" che legittimi l'eccezionale possibilità di farsi luogo, dopo i primi 90 giorni di gravidanza, alla relativa interruzione, sono "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro" .