L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. Ai sensi dell’art. 32, 2 co., cost., dell’art. 13 cost. e dell’art. 33 l. n. 833/1978, esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso.