Nella liquidazione del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute occorre in astratto tenere conto: dell’invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi; delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico. Si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, della tristezza, della disperazione.