Tribunali
10/07/2014

Tribunale L'Aquila - Sez. lav. - sentenza n. 258/2014 Governo clinico: la Asl non può ridurre gli importi contrattuali

Il principio della programmazione e del contenimento della spesa pubblica non può costituire ragione sufficiente per derogare ad accordi categoriali stipulati dalla stessa amministrazione, perlomeno ogni qualvolta quest'ultima si astenga dal salvaguardare un accettabile equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni richieste ai soggetti e le decurtazioni ai medesimi operati in ragione dei tagli di spesa. Il criterio per risolvere le questioni di bilancio senza intaccare la qualità e la quantità dei servizi che si erogano non può essere certo quello di diminuire unilateralmente i corrispettivi, con la pretesa di mantenere l'intensità delle prestazioni che i soggetti indicati sono chiamati a rendere all'utenza, trattandosi di soluzione non compatibile con i principi della corrispettività delle prestazioni della buona fede.

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