Il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta esclusivamente gli interessi e non anche la rivalutazione salva la prova del maggior danno subito e dalla messa in mora in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. 370/1999, l'obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un'obbligazione di valuta. In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita di chance che esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.