Tribunali
17/07/2014

Tribunale Milano - Sez. I Civile - sentenza 17 luglio 2014 Il paziente deve provare l'errore del medico

L’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata), né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera professionale: in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria, sia la responsabilità del medico derivano da inadempimento, ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.

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