Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31.12.1982, per effetto del tardivo recepimento delle direttive Comunitarie, non possono essere commisurati all'intero ammontare della borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257/1991. Tale fonte non ha efficacia retroattiva, essendo diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; inoltre, l’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di norme comunitarie non ha natura né retributiva né risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale.