Che ai medici convenzionati non si possa applicare l’IRAP, ne ha preso atto anche l’Amministrazione che, conscia del mutato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha deposto le armi e ha rinunciato all’ennesimo giudizio volto a difendere la pretesa impositiva. La Corte non ha dovuto far altro che dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia da parte dell’Agenzia ricorrente. A giudicare dall’ultima pronuncia di legittimità in materia, la scelta dell’Amministrazione appare condivisibile.