I figli specializzandi in medicina che ricevono il compenso previsto dal contratto per la formazione specialistica non hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori che dunque non devono versare nessun assegno all’ex coniuge che sostiene, invece, che “il contratto di specializzazione non dà luogo a un rapporto di lavoro stabile”, ma è solo una sorta di borsa di studio. Alla specializzazione non si può attribuire una “natura precaria” perché occorre considerare “le concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni”.