Il ritardo nella comunicazione dei decisivi dati degli esami di laboratorio e nell’effettivo avvio dell’intervento chirurgico, come pure le modalità di manipolazione del devastato bacino del paziente, sono correttamente individuate dalla corte del merito quali potenziali cause dell’esito letale; mentre anche un’eventuale conformità della non adeguata scorta di sangue alle previsioni normative applicabili non avrebbe esentato l’azienda ospedaliera dall’onere dell’adozione di ogni misura conseguente, quale l’immediata richiesta di altro sangue presso strutture che ne fossero invece dotate, o il trasferimento del paziente ad altra struttura più attrezzata.