L’Agenzia delle Entrate ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, a conferma del provvedimento di primo grado, aveva riconosciuto l’illegittimità dell’atto di silenzio-rifiuto tenuto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso IRAP avanzata da un medico convenzionato con il Ssn. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso osservando che rilievi dell’Agenzia delle Entrate avevano riportato puntualmente la sussistenza ed apprezzabilità quantitativa di beni strumentali, spese relative ad immobili e compensi corrisposti a terzi, introducendo un severo dato di contraddizione del quadro giustificativo generale.