Cassazione Sezione Civile
21/01/2014

Cassazione Civile - Sez. II - sentenza n. 1171/2014 Cancellazione ordine: "condotta moralmente irreprensibile"

L’ordine di medici contestava ad un sanitario di aver omesso di specificare le pendenze penali a suo carico al momento della richiesta di trasferimento. La Corte di Cassazione ha osservato che non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell’attività cui la valutazione di ammissione è preordinata. In altri termini, ciò che si intende evitare è qualsiasi effetto di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un’attività.

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