L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che respingeva l'appello dell'Ufficio, stabilendo il rimborso in favore di un medico di base delle somme versate a titolo di Irap. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto all’attività del contribuente ed ha precisato che la presenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l’esistenza di autonoma organizzazione.