Un primario di cardiologia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello dell'ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP. La Corte ha rilevato che, pur essendo evidente la presenza di redditi professionali assai elevati, gli stessi non costituiscono di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una "autonoma organizzazione”, in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte.