L'obbligo informativo non doveva esaurirsi in generiche informazioni sull'operazione e sul carattere irreversibile e permanente della sterilizzazione, ma doveva investire, altresì, i profili di incertezza che invece gravavano sulla definitività della sterilizzazione, “specialmente in considerazione del particolare contesto temporale in cui l'intervento veniva eseguito, rientrando nel comune patrimonio delle conoscenze di un ginecologo - ma non anche di una paziente - che la legatura delle tube, eseguita in occasione di un parto cesareo, essendo i tessuti edematosi, non assicura l’irreversibilità della sterilizzazione e può risultare inadeguata ad impedire la discesa dell'ovulo quando i tessuti medesimi tornano in condizioni di normalità”.