Rassegna di giurisprudenza
03/09/2015

Sentenze: le novità della settimana dal 31 agosto al 5 settembre

Questa settimana: conferimento incarichi, responsabilità da tardiva diagnosi, medici convenzionati.

La Corte Costituzionale - (sentenza 37/2015) si è pronunciata sul conferimento degli incarichi dirigenziali. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso».

La Cassazione Civile - Sezione III– (Sentenza n. 16993), ha precisato che in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia possibile effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno dovendo quest’ultimo sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso.L’omissione di diagnosi di un processo terminale pertanto determina un danno risarcibile alla persona ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una "migliore qualità della vita"

La Cassazione Civile - Sezione Lavoro– (Sentenza n. 14415 del 10/07/2015), ha stabilito che per l’inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati è imprescindibile il rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche, definite e approvate dalle Aziende U.S.L.La modifica realizzata nel 1999, con l'introduzione dell'inciso "nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, art. 6", ha introdotto una precisa condizione per l'inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati, consistente nelle previsioni delle dotazioni organiche, mantenuta all'esito dell'intervento del 2000. Pur nell'ottica di una tendenziale stabilizzazione dei medici addetti alle aree di attività dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi individuate dalle regioni come obiettivo di rafforzamento strutturale, al fine del miglioramento dei servizi, la legge sopravvenuta ha quindi demandato all'autonomia delle singole AUSL la concreta attuazione di tale potenziamento, che deve conciliarsi con le determinazioni generali della pianta organica. Il fatto che il diritto sia condizionato alla disponibilità del posto nell'organico è peraltro confermato anche dall'ultimo periodo del comma 1-bis introdotto nel 1999, sopra riportato, che manifesta come il passaggio in ruolo non debba necessariamente essere immediato, ma si debba armonizzare con il complessivo programma di assunzioni delle aziende regionali.

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