Tribunali
17/02/2011

Tribunale Roma - Sez. II - sentenza 17 febbraio 2011 Profili di responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Tra la struttura ospedaliera pubblica e il paziente viene a configurarsi un contratto di natura normativamente atipica ovverosia il c.d. contratto di spedalità o assistenza sanitaria in forza del quale la struttura è tenuta non solo a fornire al paziente prestazioni alberghiere, ma anche a mettere a disposizione di quest'ultimo il personale medico ausiliario e paramedico e ad apprestare medicinali ed attrezzature anche per eventuali complicazioni. Più puntualmente, poi, la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi i soggetti.

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