Tribunali
09/04/2010

Tribunale Napoli - Sez. lav. - sentenza 9 aprile 2010 Il riposo compensativo non riduce l'orario settimanale

La reperibilità comporta il parziale sacrificio del diritto al riposo settimanale, pertanto, le parti hanno previsto come elemento compensativo di tale ulteriore compromissione il diritto al "riposo compensativo senza riduzione del debito orario". Tale norma (ed in particolare l'espressione "senza riduzione del debito orario settimanale") va intesa nel senso che il godimento del riposo compensativo deve realizzarsi senza alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale complessivo ovvero attraverso il recupero delle ore di lavoro non effettuate nel giorno di riposo compensativo nelle altre giornate della stessa settimana (attraverso una diversa articolazione della prestazione giornaliera). Resta da considerare se l'inadempimento del datore di lavoro, presupposto del diritto al risarcimento del danno, possa essere ravvisato nel non avere predisposto, d'imperio, appositi turni di lavoro atti a garantire il godimento del riposo senza riduzione del debito orario. 

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