L'obbligo di iscrizione all'albo professionale è previsto solo per coloro che esercitano liberamente la loro attività professionale mediante contratti d'opera conclusi direttamente con il pubblico dei clienti, e non anche per coloro che prestano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che sia. In quest'ultima ipotesi l'unico requisito richiesto è il possesso del titolo abilitante a svolgere quella determinata attività professionale.