Tribunali
02/04/2009

Tribunale di Cassino - sentenza n. 52/2009 Responsabilità medica in caso di avvicendamento

In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste rapporto di causalità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costituisca di per sé, in termini di "alto grado di credibilità razionale", "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento che, con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato";nei reati omissivi impropri, peraltro, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente, al di là di ogni ragionevole dubbio.

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