I giudici della Suprema Corte hanno affermato la esclusione della colpa professionale ed ogni concorso di responsabilità degli operatori, in quanto l’accidentalità della caduta, come causa del danno riportato, si pone come fatto idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra cosa e danno. La colpa funge da limite all'oggettiva affermazione della responsabilità solo dopo aver accertato la relazione causale tra la condotta e l'evento, a nulla rilevando in questa ipotesi la mera omissione materiale del controllo da parte dei sanitari.