Cassazione Sezione Penale
03/11/2001

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 39087/2001 Farmacista aiuta i pazienti ad usare il kit di autodiagnosi

Non costituisce abusivo esercizio della professione di biologo o di altra professione, e non dà luogo, quindi, a configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. il fatto del farmacista il quale, oltre a tenere nei locali della farmacia a disposizione del pubblico, un apparecchio di c.d. "autodiagnostica rapida" per l'effettuazione automatica di esami del sangue, intervenga ad assistere il cliente nell'uso di detto apparecchio, atteso che comunque un siffatto intervento, puramente materiale, non interferisce in alcun modo nella formazione della diagnosi, scaturente da una procedura informatica del tutto automatizzata.

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