Il risarcimento del danno cosiddetto "catastrofale", il quale presuppone la consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite, può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo in quanto abbia fatto ingresso nel patrimonio della vittima al momento della morte. In mancanza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e il decesso, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico a favore del soggetto che è morto, essendo impensabile l'acquisizione in suo favore di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte.