Il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza, in base a specifiche acquisizioni medico legali risultanti da una apposita consulenza, la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del neonato, id est il suo permanente e irreversibile stato totalmente vegetativo. La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano (applicabili su tutto il territorio nazionale), infatti, non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo.