Cassazione Sezione Civile
02/01/2009

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 20/2009 Tutela di categoria per il paziente

Il paziente, considerato quale “consumatore”, può avvalersi delle disposizioni introdotte dal Legislatore a tutela della specifica categoria e, quindi, anche di quelle norme dirette a porlo nella condizione di richiedere tutela giudiziaria là dove è per lui più agevole, ovverosia nel luogo in cui risiede. Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, pertanto, nel contratto di prestazione d'opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista. Il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, sia stato o no il contratto di prestazione di opera professionale concluso per iscritto.

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