La Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza sottoposta al suo vaglio violava la normativa istitutiva dell'Irap sotto il profilo del presupposto impositivo, nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto il diritto al rimborso anche per le annualità nelle quali era stata accertato che il contribuente si era avvalso di lavoro altrui in modo non occasionale, non potendosi negare la sussistenza di struttura organizzativa allorquando si rilevava che il sanitario aveva avuto alla proprie dipendenze una segretaria part-time.