Cassazione Sezione Civile
18/09/2009

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 20101/2009 Logica della presunzione di responsabilità

Il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto delle cartelle cliniche, venendo altrimenti meno ad un proprio dovere e venendo a configurarsi un difetto di diligenza nonché un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione medica. La difettosa tenuta della cartella clinica, se non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici, in relazione alla patologia accertata, ed il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarlo, consente anzi il ricorso alle presunzioni.

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