Cassazione Sezione Civile
11/01/2008

Cassazione Civile - sentenza n. 577/2008 Onere semplificato per il paziente che chiede i danni

Diventa più agevole provare la colpa medica. E nello stesso tempo si allungano i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è eziologicamente rilevante. 

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