La sentenza si inserisce nel quadro del cd. processo “anti-assenteismo”. Viene condannato un Istituto tecnico a risarcire l'Asl per le visite effettuate. I giudici hanno riconosciuto che l'attività di controllo medico-legale rientra fra le competenze istituzionali delle Usl in ragione della legge n. 833/1978, aggiungendo però che “da tale competenza non può discendere automaticamente il principio della gratuità della prestazione in esame”. La visita fiscale piuttosto che tutelare il diritto alla salute del dipendente, serve al datore di lavoro.