La Corte di Cassazione ha contribuito a chiarire gli elementi che seppur presenti in uno studio medico non escludono il diritto al rimborso dell'IRAP versata in quanto fattori di produzione ritenuti trascurabili. Il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o VAP tassabile) esige un "contesto organizzativo autonomo" quale "struttura di supporto" che sia in grado di realizzare un "incremento potenziale" alla produttività propria della "auto organizzazione" del lavoro personale, restando invece esclusi dal raggio di azione dell'IRAP quei fattori di produzione trascurabili e marginali che appaiono incapaci di fornire un effettivo "quid pluris" al lavoratore autonomo .