Cassazione Sezione Civile
16/10/2007

Cassazione Civile - Sez. I - sentenza n. 21748/2007 Il paziente è libero di curarsi naturalmente ma anche di non farlo

Diritto di autodeterminazione del malato: sospendibili anche le cure vitali. Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perchè in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. Pertanto, la decisione del giudice può essere nel senso dell'autorizzazione all'interruzione  soltanto quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un  recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno.

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