La limitazione, stabilita dall'articolo 2236 del c.c., della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale alla colpa grave è applicabile solo per la colpa di imperizia nei casi di prestazioni particolarmente difficili. Non possono invece mai difettare, nel medico, gli obblighi di diligenza del professionista, che è un debitore qualificato, e di prudenza che, pertanto, pure nei casi di particolare difficoltà risponde anche per colpa lieve. Il medico da un lato deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, dall'altro deve adottare tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea.