Tribunali
21/03/2013

Tribunale Milano - Sez. IX Penale - ordinanza 21 marzo 2013 Decreto Balduzzi e responsabilità medica

L'esimente introdotta dall'art. 3, co.1, D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012 è costituita dai seguenti elementi: il soggetto attivo deve essere un esercente la professione sanitaria, deve commettere il reato nello svolgimento della propria attività, deve attenersi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Questa disposizione riguarda direttamente la responsabilità penale e civile degli operatori sanitari (nonché delle strutture sanitarie cui appartengono) per i fatti commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria. In ordine alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, trattasi di mere raccomandazioni per le quali la legge non offre alcun criterio di individuazione e determinazione.

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