Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse e come tale deve essere allegato e provato da chi chieda il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini dì vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Scarica il testo della sentenza