L'ineleggibilità stabilita dall'art. 2 n. 8, legge n. 154/1981, doveva essere limitata, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 502/1992, alle persone titolari degli uffici di direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda pubblica ospedaliera; pertanto il primario di divisione ospedaliera è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 8.