Tar
07/06/2007

Tar Lazio - sentenza n. 5261/2007 Trasferimento del pubblico dipendente che assiste il familiare disabile

Diritto al trasferimento del pubblico dipendente che assiste il familiare disabile anche in presenza di altri parenti nelle vicinanze

Anche dopo il venir meno del requisito della convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, è necessario che l'Amministrazione di appartenenza valuti ancor più rigorosamente l'esistenza dell'altro requisito richiesto dal citato art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, vale a dire che sia dimostrata l'assistenza continua ed esclusiva del lavoratore che propone la domanda, soprattutto laddove nella medesima zona risiedano altri familiari idonei ad accudire la persona disabile. La dimostrazione che gli altri parenti e affini del portatore di handicap, pur se residenti nelle vicinanze, non siano disponibili ad occuparsi dell'assistenza al disabile deve essere resa dal dipendente che vuole ottenere il detto trasferimento non per mezzo di semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impedimenti di tipo comune o stati d'animo di tipo soggettivo,.

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