Le spese di carattere sanitario anticipate dagli istituti di ricovero gravano sulle Asl e non sui Comuni, quando siano dirette in via esclusiva o prevalente alla riabilitazione e rieducazione degli handicappati,alla cura e al recupero fisico-psichico dei malati di mente, purché le suddette prestazioni siano integrate con quelle dei servizi territoriali.