Allontanato dal servizio per una sentenza del Tar, in seguito riammesso per decisione del Consiglio di Stato, un primario “ha diritto all'integrale ripristino del rapporto con riferimento agli effetti giuridici ed economici”. Il ricorrente aveva senza successo richiesto al Tar il diritto di vedersi riconosciuto anche agli effetti economici, il ripristino per intero del suo rapporto di lavoro, con decorrenza dall'originaria nomina. Il rapporto si era temporaneamente interrotto a seguito di un pronunciamento del Tar che aveva giudicato la nomina legittima e ordinato il ritorno del primario sul posto di lavoro con ripristino del rapporto “quale si svolgeva e avrebbe dovuto continuare a svolgersi”.