Il divieto di abbassamento del trattamento economico del sanitario transitato in diverso ruolo si riferisce “solo al trattamento retributivo avente carattere fisso e continuativo, e non alle indennità aggiuntive di natura eventuale”. Si distingue, in tal modo, il problema del mantenimento del trattamento economico al momento del transito da quello dell'equiparazione economica dei medici ospedalieri, comunque garantita, del docente universitario che svolge attività assistenziale.