Consiglio di Stato
04/06/2003

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 3000/2003 Le regole del "diritto di accesso" agli atti amministrativi per i sindacati

“Allorquando il diritto di accesso viene azionato per garantire la trasparenza della condotta dell'amministrazione e al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante (nonché concreto ed effettivo), di cui sia portatore anche il sindacato e non i singoli iscritti, devesiritenere pienamente legittimato il sindacato in relazione a interessi super-individuali”. Il Consiglio di Stato ha delineato le regole del “diritto di accesso” per i sindacati ai documenti amministrativi.

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