Tribunali
26/01/2012

Tribunale Torino - Sez. lav. - sentenza 26 gennaio 2012 L'indennità di esclusività deve essere corrisposta per intero

Il tribunale ha riconosciuto all'attore il diritto all'indennità di esclusività condannando l'azienda al pagamento di parte delle spese processuali sostenute dal ricorrente. Il giudice ha riconosciuto che il passaggio dall'extra all'intramoenia è un evento straordinario che non è ricompreso nel blocco in quanto il rapporto esclusivo modifica la tipologia e le condizioni della prestazione resa. “Dalla lettura della disposizione contrattuale, coordinata con quella della norme di legge in essa richiamate, si evidenzia come l'indennità di esclusività sia la contropartita rispetto ad una scelta che modifica il rapporto di lavoro rendendolo più intenso e di sicuro maggiore interesse per l'amministrazione sanitaria”.

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